Alienazione-Riacquisto

Agevolazione prima casa - alienazione nel quinquennio - riacquisto

 

 Nell’ipotesi in cui venga alienato nel quinquennio l’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa e si riacquisti una nuova abitazione entro l’anno, ai fini della conservazione della agevolazione in parola, è necessario che la destinazione ad abitazione principale del (secondo) appartamento acquistato (entro l'anno dalla alienazione del primo) sia formalmente comprovata dalle risultanze anagrafiche, essendo ininfluenti le situazioni di mero fatto difformi dagli atti dello stato civile (Sez. 6- 5, ordinanza n. 3713 del 13/02/2017, Rv. 643208 - 01 e Sez. 5, sen-tenza n. 2266 del 03/02/2014).  E la essenzialità del requisito della effettiva destinazione ad abitazione principale del secondo immobile comporta il corollario della decadenza della agevolazione nei casi in cui il nuovo acquisto concerna la nuda proprietà (Sez. 5, sentenza n. 1714 8 del 28/06/2018, Rv. 649399 - 01) ovvero una quota in comunione pro indiviso « particolarmente esigua » tale non assicurare all' acquirente il godimento dell'immobile come abitazione propria (Sez. 5, sentenza n. 13291 del 17/06/2011, Rv. 618463 - 01).  (Cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 5, n. 29392/2019, pubblicata il 13/11/2019)  

La fattispecie della decadenza dal beneficio prevista dal quarto comma nota II bis della Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni relative all'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n.131, nel caso di trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'acquisto introduce un'eccezione a tale regola nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

In ordine alla decadenza dal beneficio, che qui rileva perché il contribuente è venuto meno all'obbligo di destinazione dell'immobile, e' stato anche detto che « Al fine di consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni sono, dunque, previste, con riferimento all'acquisto del secondo immobile, condizioni diverse rispetto a quelle stabilite, per la concessione delle agevolazioni medesime per l'acquisto del primo immobile. In particolare, mentre il riconoscimento del beneficio è subordinato - oltre al fatto di non essere titolare di diritti di proprietà (o di diritti a tal fine assimilati) su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare e di non essere titolare di diritti di proprietà (o diritti, assimilati) su altra abitazione acquistata con agevolazioni fiscali cd. «prima casa» - al trasferimento della residenza del contribuente nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato, il mantenimento dello stesso in caso di alienazione dell'immobile acquistato è subordinato alla più restrittiva condizione dell'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Siffatta differenza di disciplina - ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale (cfr. ord. del 13 febbraio 2009, n. 46) -trova giustificazione nell'intenzione del legislatore di favorire l'acquisto della casa di proprietà, tutelato anche a livello costituzionale (vedi, art. 47, secondo comma, della Cost.), anche a coloro i quali siano costretti a ripetuti trasferimenti di residenza, per le contingenti necessità della vita e, al contempo, di evitare che l'agevolazione possa assecondare intenti speculativi agevolati in virtù della semplice integrazione dei requisiti necessari a godere della agevolazione in riferimento al primo acquisto (cfr. Cass. 28 giugno 2016, n. 13343; Cass., ord., 30 aprile 2015, n. 8847).