Prima casa - Interpelli

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - INAPPLICABILITA’ AGLI ACQUISTI DI UNITA’ COLLABENTI

Interpello – Risposta n. 357 del 30 agosto 2019

OGGETTO: Applicabilità anche ad immobili classificati come 'collabenti' delle agevolazioni fiscali previste per la 'prima casa' – Articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 – Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212

SECONDO L’AE

Nella fattispecie in esame l'istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di fruire dell'agevolazione "prima casa" nell'ipotesi di acquisto di un immobile collabente di categoria catastale "F/2" da ristrutturare al fine di destinarlo ad abitazione principale.

Occorre evidenziare che l'attribuzione della categoria F/2 - Unità Collabenti è riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio.

Lo stato di fatto di tali costruzioni non consente l'iscrizione in altre categorie catastali. Si tratta di una classificazione comunque durevole del bene immobile, mentre le classificazioni F/3 e F/4, relative ai fabbricati in corso di costruzione e in corso di definizione, sono necessariamente provvisorie, per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, come prevede la circolare 4/T del 2009 dell’Agenzia del Territorio (a tal fine nella circolare n. 27 del 2016 è stato sottolineato che il Comune ha facoltà di produrre sempre segnalazioni al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate). (…)

Configurandosi nella fattispecie rappresentata un'ipotesi di inidoneità assoluta ed oggettiva all'utilizzo dell'immobile abitativo che si intende acquistare, si ritiene che l'istante non sia legittimato a fruire delle agevolazioni 'prima casa', poiché l’immobile in questione non può essere equiparato ad un immobile in corso di costruzione.

 

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – PERTINENZA DI ABITAZIONE AGEVOLATA DI CATEGORIA A/1 – APPLICABILITA’

Interpello – Risposta n. 362 del 30 agosto 2019

OGGETTO: Applicazione della tassazione agevolata ‘prima casa’ alla pertinenza della unità immobiliare A1, per la quale si è fruito del regime di favore – Punto terzo della nota II bis dell'art. 1 Tariffa, Parte 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Nella specie per la compravendita di un appartamento di categoria catastale A/1 i contribuenti avevano goduto dei benefici di cui all'art.1, nota II bis), Tariffa Parte Prima, T.U.R., in quanto, alla data di stipula dell'atto, la classificazione dell’immobile in categoria A1 non era preclusiva della fruizione delle stesse.

L’AE ritiene applicabili le agevolazioni all’acquisto della pertinenza considerato che “La normativa di riferimento e la prassi correlata richiedono, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” alle pertinenze, che queste ultime accedano ad un’abitazione acquisita fruendo dei medesimi benefici. In tal senso, il regime impositivo relativo all’acquisto dell’abitazione principale è dirimente per stabilire il regime impositivo della relativa pertinenza, seppur acquistata successivamente. Come più volte affermato nella prassi, l’obiettivo perseguito dal legislatore attraverso la previsione del regime di favore, può dunque essere individuato nella volontà di agevolare l’acquisto dell'abitazione non di lusso e delle sue pertinenze, in ossequio ai principi sanciti dall’art. 47, comma II, della Costituzione secondo cui la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Alla luce della prassi consolidata è condivisibile la soluzione prospettata dall’istante, secondo cui nella fattispecie in esame è possibile fruire dell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota agevolata del 2 per cento, ai sensi dell’articolo 1, della Tariffa, Parte I del citato TUR, per l’acquisto del locale ad uso magazzino identificato nella categoria catastale C/2.”